Il Codice civile (articolo 1129) prevede che l’amministratore di condominio possa essere revocato dall’assemblea «in ogni tempo con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio». L’assemblea, in sostanza, è perfettamente libera di revocare l’amministratore, in ogni momento, senza neppure indicare le ragioni della propria decisione. Qualora, tuttavia, la revoca avvenga senza «giusta causa», senza cioè un comportamento dell’amministratore che giustifichi il provvedimento di revoca da parte dell’assemblea (quindi in assenza di comportamenti illeciti o evidentemente scorretti), l’amministratore avrà diritto di ricevere il compenso per l’intero periodo del rapporto inizialmente pattuito. È anche possibile, almeno ipoteticamente, che l’amministratore revocato senza giusta causa si rivolga al Tribunale (e dapprima al condominio) pretendendo non solo il saldo del compenso totale, ma anche il risarcimento di eventuali danni che potrebbe sostenere di aver subito in seguito alla prematura conclusione del mandato a suo tempo ricevuto.

La revoca dell’amministratore può avvenire solo tramite volontà espressa, con le necessarie maggioranze, dall’assemblea (maggioranza degli intervenuti, e almeno 500 millesimi), non essendo possibile provvedervi in alcun altro modo (per esempio con una dichiarazione sottoscritta dai condomini): questo poiché l’articolo 1129 del Codice civile rientra fra le norme definite inderogabili indicate dall’articolo 1138 del Codice civile.

L’articolo 1129 del Codice civile (nella nuova formulazione introdotta dalla legge 220/2012) prevede che l’amministratore revocato provveda sia a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio da lui amministrato ai singoli condomini, e sia, onde evitare che il condominio subisca un danno (si pensi ad esempio al mancato pagamento dei contributi previdenziali del portinaio), a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. Tutto ciò senza aver diritto, per queste ulteriori attività, ad alcun compenso. L’articolo 1129 del Codice civile, inoltre, per evitare evidentemente che il condominio resti privo di un organo esecutivo, stabilisce che (ed è anche questa una novità introdotta dalla recente legge di riforma), l’assemblea convocata per le dimissioni o la revoca dell’amministratore, deliberi in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Un’altra novità prevista dalla legge 220/2012 è che ora possa essere lo stesso amministratore dimissionario, qualora il condominio non provveda alla nomina di un suo successore, a rivolgersi al Tribunale chiedendo lui stesso che venga nominato un nuovo amministratore. Questa disposizione nasce dalla considerazione che l’amministratore uscente ha tutto l’interesse a porre fine, il prima possibile, al periodo di prorogatio che va dalla cessazione del suo mandato alla nomina di un nuovo amministratore.

L’articolo 1130 del Codice civile, infine, prevede che la revoca dell’amministratore debba essere annotata (si tratta di uno dei quattro registri obbligatori che deve avere il condominio) nell’apposito registro sul quale devono essere riportate, in ordine cronologico, le date di nomina e revoca di ciascun amministratore.

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Query Database